Organismo di Mediazione Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1089
Regolamento di procedura di mediazione della PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL
Articolo 1 – Premessa
Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice o di una clausola contrattuale, ovvero per effetto di un accordo tra le parti al sorgere di una lite.

Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione
La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso l’organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica per l’avvio della procedura predisposta da PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL disponibile anche sul sito web www.progettomediazioneadr.it o un documento scritto equivalente.
La richiesta di avvio deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:


a) deposito presso la Sede presceltasolo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede;
b) invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: progettomediazioneadr@pec.progettomediazioneadr.it
c) invio mediante fax al numero nazionale 090 8967422
d) invio mediante raccomandata ar unicamente all'indirizzo della Segreteria nazionale indicato sul sito web www.progettomediazioneadr.it

Essa deve indicare l’organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l’oggetto e le ragioni della pretesa, il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spoese di avvio), viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la domanda potrà intendersi regolarmente depositata.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.


Articolo 3 – Designazione Mediatore e fissazione primo incontro
All'atto della presentazione della domanda, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dl deposito della domanda. Quindi la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra/alle altre parte/parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Articolo 4 - Durata della mediazione
La mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice e non è soggetto a sospensione feriale.

Articolo 5 - Avvio della mediazione
La mediazione si avvia dopo l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all’art. 11

Articolo 6 - Comunicazioni
Le comunicazioni tra l’organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche indicate nel sito internet della PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL.

Articolo 7 - Presenza delle parti e rappresentanza
Le persone fisiche devono partecipare agli incontri di mediazione personalmente e con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato nei casi previsti dalla legge.

Solo per gravi, eccezionali e documentati motivi possono partecipare alla procedura per il tramite di un rappresentante munito dei necessari poteri.

Le persone giuridiche devono partecipare agli incontri di mediazione a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri e con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato nei casi previsti dalla legge.

Articolo 8 - Luogo di svolgimento della mediazione
La mediazione si svolge nelle sedi della PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL e della ITALIANA MEDIAZIONI SRL con la quale è stato stipulato accordo ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera c) del DM 180/2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 180/2010 con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo.Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 180/2010 con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo.

Articolo 9 - Accordi tra organismi
La PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

Articolo 10 – Nomina del mediatore
La PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul proprio sito internet www.progettomediazioneadr.it

La PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL affida l'incarico tenuto conto della materia da trattare, della sua complessità, in base ai seguenti criteri inderogabili, predetrminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore:
- laurea universitaria posseduta;
- esami sostenuti nel corso di laurea che abbiano attinenza con la materia da trattare
- specializzazioni conseguite.
Ove trattasi, poi, di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione tra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. Tale indicazione non è vincolante per il responsabile dell’organismo.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

In casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari il mediatore può avvalersi di esperti provvedendo alla loro individuazione tra gli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

I compensi dei consulenti sono determinati secondo le tariffe professionali.

Nei casi di cui all’art. 9 l’organismo può designare un mediatore iscritto nell’elenco di altro organismo.

Articolo 11 - Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore
Il mediatore accetta l’incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l’obbligo di comunicare alla PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.

Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.

Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.

All’accettazione dell’incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato dalla PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL.

Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della mediazione.

E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 12 - Cause di incompatibilità
Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:
• qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;
• qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione.

Articolo 13 - Procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione si divide in due fasi:
a) il primo incontro svolto dal mediatore ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010.
b) la procedura di mediazione nella quale le parti negoziano fra loro alla ricerca di un accordo conciliativo, avvalendosi dell’attività del mediatore.

Articolo 14 - Svolgimento della procedura di mediazione
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13 del presente regolamento, il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, anche disponendo, ove necessario, rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro avvocati, assistenti o periti.

Se non espressamente autorizzata, per iscritto, da tutte le parti, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

Sentite le parti che partecipano al procedimento di mediazione, il mediatore potrà:
• svolgere del tutto o in parte la Mediazione tramite piattaforma telematica sicura;
• avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell’ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali;
• formulare una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.Lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
• disporre, per giustificati motivi, su richiesta di una o più parti partecipanti o che abbiano aderito alla Mediazione, rinvii degli incontri già fissati, ove le altre parti partecipanti o aderenti non si oppongano;
• disporre, ove lo ritenga utile e opportuno, con il consenso scritto di tutte le parti partecipanti o aderenti al procedimento e con l’autorizzazione del responsabile di PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL, che l’incontro preliminare o gli incontri successivi vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della Mediazione.

Nel corso del procedimento di mediazione, è facoltà delle parti presenti chiedere al mediatore di verbalizzare una propria proposta conciliativa rivolta ad altra parte.

La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a parti assenti o che non abbiano comunque aderito al procedimento; in questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso, a spese della proponente, alla parte assente destinataria della proposta.

In caso di accettazione, le parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dall’art. 20 del presente regolamento.

Qualora la parte destinataria non ne accettasse i contenuti ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire a un diverso accordo con la parte proponente, PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL convocherà le parti a un nuovo incontro.

Sentite le parti, PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.

La Mediazione potrà essere condotta anche da due o più comediatori; al mediatore e ai comediatori potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore o ai comediatori incaricati, senza oneri aggiuntivi per le parti.

Al procedimento di mediazione potranno assistere uno o più mediatori tirocinanti, ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011; i tirocinanti saranno sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei mediatori incaricati del procedimento di mediazione, e le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento motivando la loro opposizione.

Articolo 15 - Informalità del procedimento di mediazione
La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti.

Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Egli può tenere incontri congiunti e separati, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione degli incontri salvo il caso in cui il mediatore lo ritenga necessario. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza su indicazione del mediatore e con il consenso delle parti.

Il mediatore, accettato l’incarico, può contattare le parti prima dell’incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate.

Al precedimento di mediazione, ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito previsto dal DM 145/2011, possono partecipare altri mediatori che ne facciano richiesta, dando precedenza a quelli iscritti nell'elenco della PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL.

Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Articolo 16 - Proposta del mediatore
Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.

Anche su richiesta di una sola delle parti, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all’organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In accordo con le parti, PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL , può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Nei casi di controversie nelle materie di cui all’art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono far pervenire all’organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Articolo 17 – Conclusione della mediazione
La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l’organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all’art. 16, al processo verbale è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell’eventuale proposta.

In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne da atto nel verbale e la procedura si conclude.

Articolo 18 – Scheda per la valutazione del servizio
Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa alla PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL con le modalità di cui all’art. 2.4.

Articolo 19 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto indicato al comma precedente, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell’organismo.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 20 – Indennità per il servizio di mediazione
Per il servizio di mediazione è dovuta l'indennità determinata ai sensi del successivo art. 21

E' dovuto altresì il rimborso delle spese vive sostenute dalla PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL per specifici adempimenti. Tali spese sono a carico della parte nell'interesse della quale sono sostenute.

Articolo 21 – Tabella delle indennità
L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sulla indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro l'importo di euro 40,00 oltre iva per le liti di valore fino ad euro 250.000,00 e di euro 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore oltre alle spese vive documentate.

L'importo è versato dall'istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto oltre iva.

L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella B:
a) puo’ essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita’ o difficolta’ dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta’. Il regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu’ mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell’indennita’, quando piu’ soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi’ ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Articolo 22 – Procedimento di Mediazione in modalità telematica
La mediazione può svolgersi con modalità telematiche ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs n. 28/2010 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 16 comma 3 del predetto D. Lgs 28/2010.

La mediazione può svolgersi in modalità telematica anche quando una parte partecipi in videoconferenza e l'altra partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'organismo.

La PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS SRL assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web www.progettomediazioneadr.it (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'organismo)

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

L'accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente alle parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione ed al mediatore designato.

La procedura di mediazione telematica avviene all'interno di un sistema di videoconferenza attraverso apposite “stanze virtuali” consentendo al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti contemporaneamente o in sessioni separate.

I verbali e gli accordi, a mezzo pec, vengono trasmessi alle parti che li devono sottoscrivere con firma digitale e rstituirli con lo stesso mezzo al mediatore il quale li sottoscrive certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

Qualora le parti non siano dotate di firma digitale verbali ed accordi saranno sottoscritti in forma autografa ed in forma digitale dai propri avvocati ove previsti o presenti garantendo l'autenticità delle firme dei propri assistiti. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in video conferenza.

Articolo 23 – Norma di chiusura
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge che regolano la materia.

PROGETTO MEDIAZIONE
ADR SOLUTIONS SRL

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE
TABELLA INDENNITA' MEDIAZONE OBBLIGATORIA/DEMANDATA DAL GIUDICE
Importi calcolati IVA compresa sul valore minimo Tabella A DM 150/2023
VALORE DELLA CONTROVERSIA ai sensi degli articoli da 10 a 15 cpc IMPORTI DA PAGARE PER CIASCUNA PARTE AL MOMENTO DEL DEPOSITO E DELL'ADESIONE IMPORTO DA PAGARE PER CIASCUNAPARTE AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO IMPORTO DA PAGARE PER CIASCUNA PARTE AL TERMINE DELLA PROCEDURA CON PIU' INCONTRI
  Avvio/Adesione Primo Incontro TOTALE Esito negativo Esito positivo Esito negativo Esito positivo
Fino a € 1.000,00 € 39,04 € 58,56 € 97,60 € 0,00 € 21,47 € 19,52 € 24,40
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 73,20 € 117,12 € 190,32 € 0,00 € 42,94 € 39,04 € 48,80
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 73,20 € 117,12 € 190,32 € 0,00 € 182,51 € 165,92 € 207,40
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 73,20 € 117,12 € 190,32 € 0,00 € 343,55 € 312,32 € 390,40
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 73,20 € 117,12 € 190,32 € 0,00 € 644,16 € 585,60 € 732,00
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 1.105,81 € 1.005,28 € 1.256,60
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 1.427,89 € 1.298,08 € 1.622,60
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 2.501,49 € 2.274,08 € 2.842,60
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 4.004,48 € 3.640,48 € 4.550,60
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 4.756,05 € 4.323,68 € 5.404,60
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 6.795,89 € 6.178,08 € 7.722,60
Indeterminato € 107,36 € 165,92 € 273,28 € 0,00 € 1.105,81 € 1.005,28 € 1.256,60
TABELLA INDENNITA MEDIAZIONE VOLONTARIA
Importi calcolati IVA compresa sul valore minimo Tabella A DM 150/2023
VALORE DELLA CONTROVERSIA ai sensi degli articoli da 10 a 15 cpc IMPORTI DA PAGARE PER CIASCUNA PARTE AL MOMENTO DEL DEPOSITO E DELL'ADESIONE IMPORTO DA PAGARE PER CIASCUNA PARTE AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO IMPORTO DA PAGARE PER CIASCUNA PARTE AL TERMINE DELLA PROCEDURA CON PIU' INCONTRI
  Avvio/Adesione Primo Incontro TOTALE Esito negativo Esito positivo Esito negativo Esito positivo
Fino a € 1.000,00 € 48,80 € 73,20 € 122,00 € 0,00 € 26,84 € 24,40 € 30,00
Da € 1.001,00 ad € 5.000,00 € 91,50 € 146,40 € 237,90 € 0,00 € 53,68 € 48,80 € 61,00
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00 € 91,50 € 146,40 € 237,90 € 0,00 € 228,14 € 207,40 € 259,25
Da € 10.001,00 ad € 25.000,00 € 91,50 € 146,40 € 237,90 € 0,00 € 429,44 € 390,40 € 488,00
Da € 25.001,00 ad € 50.000,00 € 91,50 € 146,40 € 237,90 € 0,00 € 805,20 € 732,00 € 915,00
Da € 50.001,00 ad € 150.000,00 € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 1.382,26 € 1.256,60 € 1.570,75
Da € 150.001,00 ad € 250.000,00 € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 1.784,76 € 1.622,60 € 2.028,25
Da € 250.001,00 ad € 500.000,00 € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 3.126,86 € 2.842,60 € 3.553,25
Da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00 € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 5.005,66 € 4.550,60 € 5.688,25
Da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00 € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 5.945,06 € 5.404,60 € 6.755,75
Da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00 € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 8.494,86 € 7.722,60 € 9.653,25
Indeterminato € 134,20 € 207,40 € 341,60 € 0,00 € 1.382,26 € 1.256,60 € 1.570,75
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